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ESTRATTO DAL C.P.P.


Art. 614. Violazione di domicilio

Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La pena è da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Art. 615 bis. Interferenze illecite nella vita privata

Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d’informazione al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d’investigatore privato.

Art. 617. Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d’investigatore privato.

Art.617bis. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire comunicazioni conversazioni telegrafiche telefoniche

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine d’intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

NORMATIVA CE


La marcatura CE è obbligatoria per la commercializzazione/immissione sul mercato della comunità europea di un gran numero di prodotti.

TUTTI i prodotti elettrici/elettronici alimentati a batterie o corrente continua sono soggetti alle conformità previste dalla direttiva 89/336 in materia di compatibilità eletto magnetica, tutti gli articoli presenti sul nostro sito destinati alla vendita di un membro della comunità, sono con la dicitura CE, questi sono: gli articoli per utilizzi quali comunicazioni radio amatoriali a breve distanza, che utilizzano le bande LPD “Low Power Device” UHF433Mhz (con potenze non superiori a 10mW) e 2400Mhz (con potenze non superiori a 10mW).

Alcuni articoli assemblati nei nostri laboratori utilizzano moduli in radiofrequenza conformi alle direttive. L’uso di apparati non conformi e operanti su frequenze non autorizzate non sono vendibili a un membro della comunità europea, l’utilizzo costituisce un ulteriore rischio a cui il cliente poco informato si sottopone con un incauto acquisto.

L’uso di apparati radioelettrici non omologati , dedicati e realizzati su specifica del cliente operanti su frequenze non liberalizzate è consentita solo ad appartenenti alle forze dell’ordine con relativa autorizzazione giudiziaria e ad agenzie extra CE.

Il membro della comunità privato che venga trovato in possesso di tali apparati, non solo si trova esposto alle potenziali conseguenze derivanti dall’uso (violazione della privacy, intercettazione della comunicazione, ecc.) dello strumento, ma si troverà anche nella impossibilità di giustificarne il legittimo possesso.